Un caso di surrogato del divorzio nell’Italia postunitaria.

Filomena D’Alto

Resumen

1. Solo la nullità fa perdere lo status coniugale

Può individuarsi nel giusnaturalismo secentesco un punto di svolta decisivo del complesso procedimento d’emersione dell’individualismo, e segnatamente di quello giuridico, poiché grazie all’elaborazione dello stato di natura si è potuta sancire, senza più possibilità di ritorni al passato, la sacralità di ogni essere umano, rendendola concetto assiomatico per la costruzione del nuovo ordine giuridico e costituendo altresì le basi dell’assolutezza del soggetto di diritto, e cioè della sua rilevanza a prescindere dall’appartenenza sociale, che si profila come momento successivo ed artificioso rispetto al diritto di natura1. La società civile disegnata dai codici dell’Ottocento – e segnatamente quella italiana tratteggiata dal Codice Pisanelli – è in sostanza espressione di questa impostazione culturale, per la quale l’autodeterminazione individuale assurge ad elemento centrale della nuova costruzione giuridica e perciò lo stato è innanzitutto concepito quale strumento di garanzia delle libertà individuali. Tuttavia, sono note altresì – grazie in particolare all’analisi storico-giuridica – le trappole di questo individualismo liberale, approntate da un discorso giuridico, che appare in effetti pienamente informato ai principi d’ascendenza giusnaturalista ed illuminista, ma altresì dal progressivo distanziamento operatosi tra quel discorso e la realtà sottostante, ossia tra il dato ideale e quello effettivo del progetto normativo2. 

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